
Durante uno degli ultimi concerti dei Coldplay, un episodio ha fatto il giro del web: una telecamera del maxischermo inquadrava una coppia nel pubblico, presumibilmente per la classica “kiss cam” o, più verosimilmente, per stimolare un gesto affettuoso. Quando lui prova ad abbracciarla, lei si scosta bruscamente. La scena, ripresa in diretta, è stata trasmessa su schermi giganti, filmata dagli smartphone degli spettatori, diffusa a milioni di utenti e persino commentata da giornali e influencer.
Ma oltre al gossip, c’è un tema serio: il diritto all’immagine e alla riservatezza.
Si può riprendere il volto di una persona senza il suo consenso e mostrarlo a migliaia di persone, online e offline?
🎯 Il punto centrale: il diritto all’immagine
Il diritto all’immagine è tutelato in quasi tutti gli ordinamenti moderni come diritto della personalità. In Italia, è regolato dall’art. 10 del Codice Civile, ma trova una protezione ancora più ampia negli artt. 96 e 97 della Legge sul diritto d’autore (L. 633/1941), che stabiliscono che:
✅ L’immagine di una persona non può essere esposta o messa in commercio senza il suo consenso, salvo eccezioni molto limitate.
❌ La diffusione senza consenso può essere legittima solo se giustificata da notorietà, necessità di cronaca, giustizia o scopi scientifici, educativi o culturali.
Nel caso del concerto dei Coldplay:
- la ragazza non è una persona nota;
- non c’è finalità di cronaca;
- non c’è un esplicito consenso all’uso della sua immagine, né alla diffusione massiva che ne è seguita.
🇮🇹 Cosa dice la legge italiana?
Il caso, se accaduto in Italia, potrebbe configurare una lesione del diritto all’immagine ai sensi degli articoli sopra citati.
La Cassazione ha più volte chiarito che anche la diffusione non commerciale può essere illecita se lesiva della dignità o della reputazione della persona ritratta (Cass. Civ., Sez. I, 23.2.2012, n. 2725).
E qui non parliamo solo di immagine: il gesto, diventato virale, ha scatenato commenti ironici, derisori, addirittura offensivi, configurando una lesione potenziale alla reputazione e alla sfera privata.
🇺🇸 Cosa accade invece negli Stati Uniti?
Negli Stati Uniti, la situazione è più articolata, perché vige un equilibrio più sfumato tra:
- diritto alla privacy,
- diritto all’immagine (right of publicity),
- e libertà di espressione (First Amendment).
Nelle arene e negli eventi pubblici, spesso il biglietto comporta l’accettazione implicita del rischio di essere ripresi, e molte venue inseriscono nei “terms & conditions” clausole che autorizzano l’utilizzo delle immagini del pubblico per scopi promozionali.
👉 Tuttavia, ciò non legittima la diffusione virale se questa porta a una derisione o a uno sfruttamento lesivo della persona. Esistono infatti diverse cause civili intentate in passato negli USA, soprattutto quando l’immagine è stata utilizzata per scopi commerciali, meme, pubblicità o contenuti monetizzati, senza alcun consenso.
Abbraccio negato = danno risarcibile?
In astratto, potrebbe configurarsi un danno:
- all’immagine personale, se la diffusione del video lede la dignità o l’identità della persona;
- alla privacy, se la persona si trovava in una situazione non destinata a esposizione pubblica (nonostante il contesto di massa);
- morale, se dalla viralità derivano umiliazioni o attacchi online.
La lesione sarebbe ancor più evidente se il video venisse usato a scopi commerciali (es. pubblicità, reel monetizzati, contenuti a pagamento), perché in quel caso ci sarebbe utilizzo patrimoniale illecito dell’immagine altrui.
🔍 Conclusione: la viralità non giustifica tutto
Questo episodio dimostra ancora una volta come il confine tra spettacolo e sfera personale sia sempre più labile. L’essere in un luogo pubblico non implica la rinuncia ai propri diritti. E se da un lato il pubblico spettacolo giustifica alcune riprese ambientali, la diffusione virale di momenti privati o imbarazzanti senza consenso può avere conseguenze giuridiche.
È un campo in evoluzione continua, ma una regola resta ferma:
dietro ogni immagine c’è una persona. E quella persona ha dei diritti.